Richiesta per la costituzione di una Unione Civile

La legge n.76/2016 ha introdotto l’istituto dell’unione civile fra persone dello stesso sesso; l’unione si costituisce rendendo una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni...al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
Il procedimento di costituzione dell’unione civile è articolato nelle seguenti fasi:
1)    richiesta di costituzione dell’unione
2)    verifiche da parte dell’ufficio di stato civile
3)    costituzione dell’unione civile e conseguenti aggiornamenti anagrafici.

La richiesta
sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna  parte dovrà dichiarare:

  • Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
  • L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
  • Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
    Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso)  in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.  
     
    La costituzione dell’unione:
    Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
    Contestualmente le parti potranno:
    - rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale  della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
    - scegliere un cognome comune, scelto fra  i  loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Informazioni

Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail

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