Cancellazione anagrafica per irreperibilità
Irreperibile è il cittadino che, precedentemente residente nel Comune, risulta non avere più dimora abituale nel territorio comunale e del quale al contempo non si conosca il Comune o lo Stato di nuova dimora, in quanto il suddetto non ha adempiuto al proprio obbligo di comunicare tale trasferimento al Comune di emigrazione e/o a quello di immigrazione.
Si sottolineano le conseguenze e sanzioni, sia amministrative che penali, in ordine all’infrazione a tale obbligo, specialmente nel caso in cui da tali mancate dichiarazioni derivino evasioni od elusioni fiscali a tributi comunali o di altri enti, oppure l’assegnazione od il mantenimento non dovuto di contributi, sussidi o prestazioni assistenziali sanitarie o previdenziali erogati dal Comune o da altri Enti Pubblici.
In tal caso, comunque, si deve avviare un procedimento di cancellazione d’ufficio dall’anagrafe comunale.
L’art. 11, comma 1°, lett. c) del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n.223) prevede diversi tipi di procedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità e precisamente per:
Irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione
Le modalità specifiche di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata a seguito delle operazioni del censimento generale della popolazione viene disciplinata con le indicazioni procedurali specificate di volta in volta dall’ISTAT in occasione di ogni Censimento decennale della popolazione.
Irreperibilità ordinaria o tout court, accertata in seguito a ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati fra loro
La cancellazione per irreperibilità tout court deve avvenire se, in seguito a “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile” (art. 11, lett, C cit.). L’Istat, con Circolare del 5 aprile 1990, n. 21 ha soggiunto che “Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale.”
Irreperibilità per i cittadini stranieri (comunitari)
Il procedimento di irreperibilità per i cittadini stranieri comunitari è dal punto di vista procedurale identico a quello previsto per i cittadini italiani.
Irreperibilità “speciale” per i cittadini stranieri extracomunitari
L’art. 7, comma 3°, del vigente Regolamento anagrafico , dispone che gli stranieri iscritti in anagrafe sono tenuti a rinnovare all’Ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del documento di soggiorno, esibendo copia dello stesso e con la precisazione che essi non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del documento di soggiorno. L’ufficiale di Anagrafe, dopo avere aggiornato la scheda anagrafica dello straniero, ne deve dare comunicazione al Questore. In caso di mancato rinnovo spontaneo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno, l’Ufficiale di anagrafe ha facoltà di avviare il procedimento “accelerato” di cancellazione anagrafica per irreperibilità, invitando l’interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni. Laddove lo straniero non renda la dichiarazione nel termine prescritto, l’Ufficiale di anagrafe adotta il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità dello straniero di che trattasi.
Come nel caso del trasferimento della residenza di un soggetto ad altro Comune conosciuto o a Stato estero conosciuto, anche la segnalazione all’Ufficiale di Anagrafe del trasferimento di un cittadino a Comune o Stato non conosciuto e dunque “irreperibile” può essere fatta da qualunque cittadino. Chiunque può dunque rivolgersi ed effettuare per iscritto idonea segnalazione all’Ufficio anagrafe, il quale potrà così disporre gli idonei accertamenti e procedere alle cancellazioni per irreperibilità di cui ai punti 2, 3 e 4 di cui sopra.
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